Art. 13

Disposizioni in materia di navi officina e di navi frigorifero

In vigore dal 26 mar 2021
1. All'articolo 48 della legge 4 giugno 2010, n. 96, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero della salute riconosce, ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le navi officina, le navi frigorifero e le navi reefer ed effettua sulle stesse i controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) n. 2017/625. Laddove le navi operano in acque non territoriali i controlli ufficiali, su richiesta dell'operatore ed a sue spese, possono essere fatti in acque internazionali».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;27#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo