Art. 16
Disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato
In vigore dal 26 mar 2021
Disposizioni in materia di macellazione
per il consumo domestico privato
1. Al fine di consentire il mantenimento a livello nazionale di metodi e consumi tradizionali, è consentita la macellazione per autoconsumo al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti. Le regioni disciplinano la pratica della macellazione per autoconsumo, nel rispetto dei seguenti principi:
a) divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali;
b) rispetto del benessere animale e divieto di macellazione rituale che non preveda lo stordimento degli animali;
c) predisposizione di procedure regionali per la prevenzione delle zoonosi;
d) possibilità, da parte dei Servizi veterinari dell'ASL, di effettuare controlli a campione per verificare il rispetto delle condizioni di salute degli animali, di benessere animale, di igiene della macellazione e di corretto smaltimento dei sottoprodotti.
2. Le specie animali oggetto di macellazione per autoconsumo sono esclusivamente le seguenti:
a) pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata;
b) ovini e caprini;
c) suidi;
d) bovidi.
3. I privati che intendono macellare o far macellare ai sensi del presente articolo devono comunicare all'autorità competente locale il luogo e la data della macellazione. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non determinano nuovi nè maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di spese che sono a carico degli operatori privati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;27#art-16