Art. 25
Modifiche all'articolo 49-nonies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
In vigore dal 22 dic 2020
Modifiche all'articolo 49-nonies del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 49-nonies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «alle unità» sono sostituite dalle seguenti: «a natanti e a imbarcazioni»;
b) al comma 4, dopo le parole «la sua delimitazione» sono aggiunte le seguenti: «a terra» e le parole «una banchina d'accesso con altezza massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell'acqua. In alternativa è possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra,» sono sostituite dalle seguenti: «sistemi idonei allo specifico attracco».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-11-12;160#art-25