Art. 25

Modifiche all'articolo 49-nonies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

In vigore dal 22 dic 2020
Modifiche all'articolo 49-nonies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. All'articolo 49-nonies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole «alle unità» sono sostituite dalle seguenti: «a natanti e a imbarcazioni»; b) al comma 4, dopo le parole «la sua delimitazione» sono aggiunte le seguenti: «a terra» e le parole «una banchina d'accesso con altezza massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell'acqua. In alternativa è possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra,» sono sostituite dalle seguenti: «sistemi idonei allo specifico attracco».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-11-12;160#art-25

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Modifiche all'articolo 49-nonies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Art. 25 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.) — Testo vigente | Portale Normativo