Art. 25 · Modifiche all'articolo 49-nonies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

Art. 25

25 / 34

Modifiche all'articolo 49-nonies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

In vigore dal 22 dic 2020
Modifiche all'articolo 49-nonies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. All'articolo 49-nonies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole «alle unità» sono sostituite dalle seguenti: «a natanti e a imbarcazioni»; b) al comma 4, dopo le parole «la sua delimitazione» sono aggiunte le seguenti: «a terra» e le parole «una banchina d'accesso con altezza massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell'acqua. In alternativa è possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra,» sono sostituite dalle seguenti: «sistemi idonei allo specifico attracco».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-11-12;160#art-25