Art. 30

Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229

In vigore dal 22 dic 2020
Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 1. All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera e) è abrogata; b) alla lettera h), dopo le parole «in solitario,», sono inserite le seguenti: «anche nel caso di navigazione limitata all'area di ricerca e soccorso nazionale se in presenza di strumenti elettronici per la localizzazione,», la parola «rilasciati» è sostituita dalla seguente: «rilasciate» e dopo le parole «n. 171» sono inserite le seguenti: «, nonché gli apparati di comunicazione»; c) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonché delle modalità di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti, prevedendo misure di semplificazione finalizzate a svolgere le visite mediche, oltre che presso strutture pubbliche, presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi per l'attività di scuola nautica, che rispettino idonei requisiti igienico sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti guida, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2011»; d) alla lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quelle per tutelare i diritti fondamentali degli interessati secondo le previsioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies del medesimo codice»; e) la lettera o) è abrogata; f) alla lettera s), la parola «conduttore» è sostituita dalla seguente: «locatario»; g) dopo la lettera bb), sono aggiunte le seguenti: «bb-bis) disciplina della navigazione e dell'utilizzo delle unità da diporto a controllo remoto, delle responsabilità connesse e del regime assicurativo; bb-ter) disciplina relativa all'annotazione sul ruolino di equipaggio, secondo criteri di semplificazione delle procedure e alla luce delle modalità di comunicazione telematica, anche con riguardo alle unità in acque estere.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-11-12;160#art-30

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