Art. 27
Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
In vigore dal 22 dic 2020
Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Vendita e somministrazione di cibi e bevande. Commercio al dettaglio.
Inquinamento acustico»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, le regioni disciplinano la somministrazione itinerante di cibo e bevande, nonché le attività di commercio al dettaglio operate in mare e nelle acque interne mediante unità da diporto utilizzate a tale fine commerciale durante la stagione balneare. Con riguardo alle bevande alcoliche, la relativa somministrazione è disciplinata in maniera più restrittiva nelle aree interessate da intenso traffico diportistico e commerciale allo scopo di prevenire sinistri dovuti al loro abuso.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-11-12;160#art-27