Art. 7
Opposizione all'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro
In vigore dal 1 dic 2020
Opposizione all'esecuzione
dell'ordinanza europea di sequestro
1. Per il procedimento di cui all'articolo 34 del regolamento è competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza o la sede.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;152#art-7