Art. 7

Opposizione all'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro

In vigore dal 1 dic 2020
Opposizione all'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro 1. Per il procedimento di cui all'articolo 34 del regolamento è competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza o la sede.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;152#art-7

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