Art. 2

Credito risultante da atto pubblico

In vigore dal 1 dic 2020
1. Per la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari fondata su un credito risultante da atto pubblico è competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;152#art-2

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