Art. 5

Esecuzione

In vigore dal 1 dic 2020
1. L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, attuata in conformità alle disposizioni del capo 3 del regolamento, si esegue secondo le norme previste dall'articolo 678 del codice di procedura civile per il pignoramento presso terzi successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore di cui all'articolo 28 del regolamento. 2. La trasmissione degli atti di cui all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento è effettuata dal creditore. 3. Al creditore, che si è avvalso dell'ordinanza europea di sequestro dopo aver ottenuto una decisione giudiziaria o aver concluso una transazione giudiziaria in uno Stato membro dell'Unione, non si applica l'articolo 156, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;152#art-5

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