Art. 4
Ricorso avverso il provvedimento negativo
In vigore dal 1 dic 2020
1. L'impugnazione di cui all'art. 21 del regolamento avente ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari, si propone con ricorso al tribunale in composizione collegiale. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;152#art-4