Capo II

Art. 223

Sanzioni amministrative relative al Titolo XIII (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 140)

In vigore dal 27 ago 2020
1. L'inottemperanza agli obblighi di cui agli , comma 5, e 167, commi 1 e 5, è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000,00 ad euro 10.000,00. 2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all', commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000,00 ad euro 12.000,00. 3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all', commi 3, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa da euro 6.000,00 ad euro 12.000,00. 4. L'inottemperanza agli obblighi di cui all' è punita con la sanzione amministrativa da euro 400,00 ad euro 800,00. 5. L'inottemperanza agli obblighi di cui all', comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 600,00. 6. La mancata organizzazione dei percorsi formativi di cui all', comma 7, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 15.000,00.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-223

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sanzioni amministrative relative al Titolo XIII (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 140) (Art. 223 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo