Capo II

Art. 218

Sanzioni amministrative relative al Titolo VII (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 137)

In vigore dal 18 gen 2023
1. Chiunque omette la notifica prevista dall', comma 1 o dall', comma 1, o compie le attività di cui all', comma 2, in assenza dell'autorizzazione prevista è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000,00. 2. L'inottemperanza agli obblighi di registrazione, trasmissione, comunicazione o informazione previsti dagli , comma 1, 54, comma 8, 56, comma 6, e 60, comma 1, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00.

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Sanzioni amministrative relative al Titolo VII (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 137) (Art. 218 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo