Capo III

Art. 227

Pene accessorie

In vigore dal 27 ago 2020
1. La condanna per uno dei reati di cui agli articoli da 205 a 214, qualora commesso nell'esercizio di una delle attività disciplinate dal presente decreto per la quale è previsto un atto autorizzatorio, comunque denominato, quando sia irrogata una pena detentiva superiore a due anni di arresto, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, comporta altresì la sospensione dell'autorizzazione per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno oppure la revoca dell'autorizzazione nel caso in cui sia già intervenuta una condanna nel quinquennio precedente per un fatto previsto dal presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-227

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Pene accessorie (Art. 227 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo