Capo III

Art. 226

Clausola di salvezza

In vigore dal 27 ago 2020
1. Le sanzioni penali di cui agli articoli da 205 a 214 si applicano solo se i medesimi fatti non sono già puniti come reati da altre disposizioni. 2. Le sanzioni amministrative di cui agli articoli da 215 a 224 si applicano solo se i medesimi fatti non sono già puniti più gravemente da altre disposizioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-226

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