Titolo XII

Art. 148

Norme generali di protezione. Limitazione delle dosi e delle esposizioni (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 68, comma 1, lettera a); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 99).

In vigore dal 18 gen 2023
Norme generali di protezione. Limitazione delle dosi e delle esposizioni ( Direttiva 2013/59/Euratom, , comma 1, lettera a); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ). 1. Chiunque pone in essere le attività disciplinate dal presente decreto deve: a) attuare le misure necessarie al fine di evitare che gli individui della popolazione siano esposti al rischio di ricevere o impegnare dosi superiori a quelle fissate nell'allegato XXIV, anche a seguito di contaminazione di matrici. b) adottare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee ad attuare il principio di ottimizzazione come indicato all', comma 4, lettera b), in relazione alle dosi ricevute o impegnate dall'individuo rappresentativo della popolazione, nonché a realizzare e mantenere un livello ottimizzato di protezione dell'ambiente. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) non si applicano ai casi di cui all', comma 8, lettera b).

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-148

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Norme generali di protezione. Limitazione delle dosi e delle esposizioni (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 68, comma 1, lettera a); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 99). (Art. 148 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo