Titolo XI

Art. 145

Ricorso avverso il giudizio di idoneità medica (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 50, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 95).

In vigore dal 18 gen 2023
Ricorso avverso il giudizio di idoneità medica ( Direttiva 2013/59/Euratom, , decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ). 1. Avverso il giudizio in materia di idoneità medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso senza che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia provveduto, il ricorso si intende respinto.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-145

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Ricorso avverso il giudizio di idoneità medica (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 50, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 95). (Art. 145 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo