Titolo XII

Art. 150

Disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 102)

In vigore dal 27 ago 2020
1. Chiunque esercita un'attività soggetta al presente decreto adotta le misure necessarie affinché la gestione dei rifiuti radioattivi avvenga nel rispetto delle specifiche norme di buona tecnica e delle eventuali prescrizioni tecniche contenute nei provvedimenti autorizzativi, al fine di evitare rischi di esposizione degli individui della popolazione. 2. Fermi restando i provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori e dell'ambiente, è facoltà del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, e del Ministero della salute, nell'ambito delle rispettive competenze e fornendosi reciproche informazioni, sentito l'ISIN, nonché le autorità individuate agli , comma 1, e 54, comma 3, nel caso delle attività di cui agli stessi , di prescrivere l'adozione di adeguati dispositivi e provvedimenti, nonché di ulteriori mezzi di rilevamento e di sorveglianza, necessari ai fini della protezione sanitaria, in particolare nelle aree ove coesistono più fonti di rifiuti radioattivi.
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Disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 102) (Art. 150 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo