Art. 6
Violazione degli obblighi sui materiali pericolosi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 1257/2013
In vigore dal 12 ago 2020
1. L'armatore che viola gli obblighi di cui all' del regolamento in materia di installazione e uso di materiali pericolosi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-30;99#art-6