Art. 4
Violazione delle diposizioni sul piano di riciclaggio di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 1257/2013
In vigore dal 12 ago 2020
1. L'operatore di un impianto di riciclaggio che inizia l'attività senza predisporre il piano di cui all' del regolamento, ovvero prima della sua approvazione da parte del capo del compartimento marittimo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-30;99#art-4