Art. 2
Definizioni
In vigore dal 12 ago 2020
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «amministrazione»: il Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto, quale autorità responsabile dei compiti attinenti alle navi battenti bandiera italiana o alle navi che operano sotto l'autorità dello Stato;
b) «impianto di riciclaggio delle navi»: cantiere navale di demolizione iscritto all'albo speciale delle imprese di demolizione navale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1989, n. 234, soggetto al regolamento (UE) n. 1257/2013;
c) «operatore dell'impianto di riciclaggio»: persona fisica o giuridica autorizzata alla gestione dell'impianto di riciclaggio;
d) «organismo riconosciuto»: organismo riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
e) «regolamento»: il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013;
f) «riciclaggio delle navi»: l'attività di demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di riciclaggio al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo nel contempo la gestione dei materiali pericolosi e di altro tipo, che comprende le operazioni connesse come lo stoccaggio e il trattamento di componenti e materiali sul sito, ma non il loro ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-30;99#art-2