Art. 7
Attività di controllo, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni
In vigore dal 12 ago 2020
Attività di controllo, accertamento delle violazioni
e irrogazione delle sanzioni
1. Le attività di controllo di cui all' del regolamento sono effettuate dall'amministrazione o dall'organismo riconosciuto da essa autorizzato. Le attività di controllo di cui all'articolo 11 del regolamento sono effettuate dal personale autorizzato del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera.
2. Le attività di accertamento delle infrazioni sono effettuate dal personale civile e militare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in servizio presso le sue articolazioni centrali e periferiche.
3. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il capo del compartimento marittimo, ferme le competenze previste dalle disposizioni vigenti per eventuali violazioni diverse da quelle sanzionate dal presente decreto. Per le violazioni commesse all'estero, è competente il capo del compartimento marittimo di iscrizione della nave. Si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I proventi derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinati all'implementazione delle attività di vigilanza e controllo previste dal presente decreto e al finanziamento delle misure di disincentivazione del riciclaggio delle navi in Paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-30;99#art-7