Art. 6
Modifiche alla legge 23 dicembre 1986, n. 898
In vigore dal 30 lug 2020
1. All', comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo le parole: «la reclusione da sei mesi a tre anni.» è inserito il seguente periodo: «La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-14;75#art-6