Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
In vigore dal 30 lug 2020
1. All' del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall', la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.».
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