Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

In vigore dal 30 lug 2020
1. All' del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall', la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-14;75#art-2

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Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Art. 2 Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.) — Testo vigente | Portale Normativo