Art. 1

Modifiche al codice penale

In vigore dal 30 lug 2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'unione mediante il diritto penale; Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; Visto l' della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale; Visto l' della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2020; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2020; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Modifiche al codice penale 1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 316 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»; b) all'articolo 316-ter, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»; c) all'articolo 319-quater, al secondo comma, dopo le parole «tre anni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000»; d) all'articolo 322-bis, al primo comma, dopo il numero 5-quater), è inserito il seguente: «5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.»; e) all'articolo 640, secondo comma, numero 1), dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell'Unione europea».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-14;75#art-1

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