Art. 3
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
In vigore dal 30 lug 2020
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43
1. All'articolo 295 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43:
a) al secondo comma, alla lettera d) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-14;75#art-3