Art. 7
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di recupero di gas fluorurati a effetto serra
In vigore dal 17 gen 2020
1. L'operatore di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria fisso, di pompe di calore fisse, di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, di apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra, di apparecchiature fisse di protezione antincendio e di commutatori elettrici fissi, che si avvale di persone fisiche non in possesso del certificato di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018, ovvero, nei casi applicabili, di quello di cui all' dello stesso decreto, nell'attività di recupero di gas fluorurati dalle predette apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
2. L'impresa che utilizza un contenitore di cui all', paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014, che prima dello smaltimento del contenitore non provvede affinché i gas fluorurati ivi contenuti siano recuperati, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
3. Le imprese che svolgono attività di recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, con esclusione dell'attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti stessi, avvalendosi di personale non in possesso dell'attestato di cui all', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all' dello stesso decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
4. Sono fatte salve le sanzioni previste per il corretto smaltimento di prodotti ed apparecchiature come disciplinato dalla normativa in materia di rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-05;163#art-7