Art. 4

Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di controllo delle perdite

In vigore dal 17 gen 2020
1. L'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità di cui all' del regolamento (UE) n. 517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-05;163#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo