Art. 4
4 / 19Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di controllo delle perdite
In vigore dal 17 gen 2020
1. L'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità di cui all' del regolamento (UE) n. 517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-05;163#art-4