Art. 12
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi
In vigore dal 17 gen 2020
1. Chiunque immette in commercio apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, senza essere in possesso delle autorizzazioni di cui all', paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
2. Chiunque immette in commercio apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, senza presentare la dichiarazione di conformità redatta secondo le modalità di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/879, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-05;163#art-12