Art. 18

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 17 gen 2020
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-05;163#art-18

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