Art. 10
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature
In vigore dal 17 gen 2020
1. Chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature di cui all', paragrafi 1, 2 e 5 del regolamento (UE) n. 517/2014, nonché i gas fluorurati a effetto serra di cui all', paragrafi da 6 a 12, non etichettati secondo le prescrizioni e le modalità del medesimo articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.
2. La medesima sanzione si applica nel caso in cui l'etichetta non sia conforme al formato di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 e a quanto previsto all' del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-12-05;163#art-10