Capo I

Art. 49

Modifiche all'articolo 105 del codice della giustizia contabile - Incidente di falso

In vigore dal 31 ott 2019
1. All'articolo 105 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, dopo le parole «dalla parte che ha dedotto la falsità» sono inserite le seguenti: «, unitamente all'istanza di fissazione di udienza»; b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, il giudizio è dichiarato estinto anche d'ufficio.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-49

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Modifiche all'articolo 105 del codice della giustizia contabile - Incidente di falso (Art. 49 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.) — Testo vigente | Portale Normativo