Capo I

Art. 53

Modifiche all'articolo 114 del codice della giustizia contabile - Deferimento della questione

In vigore dal 31 ott 2019
1. All'articolo 114, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «a seguito di istanza formulata dal procuratore generale o da ciascuna delle parti del giudizio d'impugnazione» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-53

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