Capo I

Art. 44

Modifiche all'articolo 83 del codice della giustizia contabile - Chiamata in giudizio su ordine del giudice

In vigore dal 31 ott 2019
1. All' del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Pluralità di parti»; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nel giudizio per responsabilità amministrativa è preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice.»; c) al comma 2, le parole «Quando il fatto dannoso costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, tutte le parti nei cui confronti deve essere assunta la decisione devono essere convenute nello stesso processo. Qualora alcune di esse non siano state convenute» sono sostituite dalle seguenti: «Quando il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilità parziaria».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-44

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