Art. 49 · Modifiche all'articolo 105 del codice della giustizia contabile - Incidente di falso
Capo I

Art. 49

49 / 99

Modifiche all'articolo 105 del codice della giustizia contabile - Incidente di falso

In vigore dal 31 ott 2019
1. All'articolo 105 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, dopo le parole «dalla parte che ha dedotto la falsità» sono inserite le seguenti: «, unitamente all'istanza di fissazione di udienza»; b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, il giudizio è dichiarato estinto anche d'ufficio.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-49