Capo I
Art. 49
49 / 99Modifiche all'articolo 105 del codice della giustizia contabile - Incidente di falso
In vigore dal 31 ott 2019
1. All'articolo 105 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole «dalla parte che ha dedotto la falsità» sono inserite le seguenti: «, unitamente all'istanza di fissazione di udienza»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, il giudizio è dichiarato estinto anche d'ufficio.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-49