Art. 6
Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante Codice delle assicurazioni private
In vigore dal 10 giu 2019
Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
recante Codice delle assicurazioni private
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, primo periodo, dopo le parole «L'impresa si dota di un efficace sistema di governo societario» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione,».
2. Al Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il Capo IV-ter è inserito il seguente:
«Capo IV-quater (Imprese di assicurazione che operano come investitori istituzionali)
Art. 47-duodecies (Trasparenza degli investitori istituzionali). - 1. L'impresa di cui all'articolo 124-quater, comma 1, lettera b), n. 1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, osserva le disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter del predetto decreto legislativo, in tema di trasparenza degli investitori istituzionali.
2. L'IVASS detta disposizioni di attuazione del comma 1, in conformità a quanto previsto dall'articolo 124-novies, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
3. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 5, dopo le parole «la reputazione del potenziale acquirente» sono inserite le seguenti: «da valutarsi in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti, disposizioni e raccomandazioni,».
4. All'articolo 188 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 3-bis, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonché la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni dell'impresa;».
5. All'articolo 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) il sistema di governo societario, ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione nonché le funzioni fondamentali, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione;».
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