Art. 5

Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari

In vigore dal 10 giu 2019
1. Dopo l' del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è inserito il seguente: «Art. 6-bis (Trasparenza degli investitori istituzionali). - 1. I fondi pensione con almeno cento aderenti, che risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 19, comma 1, e che rientrino tra quelli di cui agli , comma 1, e 12, ovvero tra quelli di cui all'articolo 20 aventi soggettività giuridica, osservano le disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in tema di trasparenza degli investitori istituzionali. 2. La COVIP detta disposizioni di attuazione del comma 1, in conformità a quanto previsto dall'articolo 124-novies, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
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Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (Art. 5 Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.) — Testo vigente | Portale Normativo