Art. 2

Modifiche alla Parte III, Titolo II-bis, Capo IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

In vigore dal 10 giu 2019
Modifiche alla Parte III, Titolo II-bis, Capo IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 1. All'articolo 82 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2: 1) dopo le parole «nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, della direttiva 2007/36/CE e delle relative disposizioni attuative»; 2) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) le modalità e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari di strumenti finanziari diversi da quelli di cui all'articolo 83-duodecies e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilità per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi;»; 3) alla lettera i) dopo le parole «gestione delle operazioni societarie da parte degli intermediari» sono inserite le seguenti: «, dei depositari centrali e degli emittenti»; b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, individua con regolamento: a) le attività che depositari centrali ed intermediari sono tenuti a svolgere in conformità con gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-quater della direttiva 2007/36/CE; b) i soggetti coinvolti nel processo di identificazione degli azionisti di cui all'articolo 83-duodecies e le relative modalità operative; c) le modalità e i termini per la conservazione e il trattamento dei dati identificativi, acquisiti dagli emittenti ai sensi dell'articolo 83-duodecies, comma 1; d) le modalità operative per la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti; e) le ulteriori disposizioni attuative della citata direttiva per gli aspetti connessi alla disciplina dell'attività di gestione accentrata.». 2. All'articolo 83-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: «g-bis) trasmette le informazioni necessarie per l'esercizio dei diritti degli azionisti nei casi individuati dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 4-bis.». 3. Dopo l'articolo 83-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente: «Art. 83-novies.1 (Non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi). - 1. Gli intermediari e i depositari centrali comunicano al pubblico i corrispettivi per i servizi prestati ai sensi del capo I-bis della direttiva 2007/36/CE, distintamente per ciascun servizio. 2. I corrispettivi che gli intermediari e i depositari centrali applicano agli azionisti, agli emittenti con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea, e agli altri intermediari, devono essere non discriminatori e proporzionati ai costi effettivi sostenuti per la prestazione dei servizi. Qualsiasi differenza fra i corrispettivi applicati per l'esercizio dei diritti a livello nazionale e transfrontaliero è consentita unicamente se debitamente giustificata e se tiene conto della variazione dei costi effettivi sostenuti per la prestazione dei connessi servizi.». 4. All'articolo 83-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di facilitare la comunicazione degli emittenti con gli azionisti nonché l'esercizio dei diritti sociali, anche in modo coordinato, da parte degli azionisti, gli emittenti italiani con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea hanno il diritto di richiedere ai soggetti indicati dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 4-bis, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. La richiesta di identificazione può essere avanzata anche tramite un soggetto terzo designato dall'emittente. I costi del processo di identificazione sono a carico dell'emittente.»; b) il comma 2 è abrogato; c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Gli intermediari e i depositari centrali sono legittimati ad adempiere alle richieste dei dati identificativi degli azionisti formulate da emittenti aventi la sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea.»; d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'emittente è tenuto a effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1. I relativi costi sono ripartiti tra l'emittente ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata.»; e) al comma 4, le parole «Le società» sono sostituite dalle seguenti: «Gli emittenti»; f) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Gli statuti delle società italiane con azioni ammesse alle negoziazioni con il consenso dell'emittente nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea possono prevedere che si applichi il presente articolo. Il presente articolo non si applica alle società cooperative.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-10;49#art-2

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Modifiche alla Parte III, Titolo II-bis, Capo IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Art. 2 Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.) — Testo vigente | Portale Normativo