Art. 4

Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

In vigore dal 10 giu 2019
1. Dopo l'articolo 190.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente: «Art. 190.1-bis (Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari). - 1. Agli intermediari indicati nell'articolo 79-decies, comma 1, lettera b), per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-novies, comma 1, lettere g) e g-bis), 83-novies.1, e di quelle emanate in base ad esse, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila a euro centocinquantamila.». 2. All'articolo 192-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Sanzioni amministrative in tema di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti)»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: ««1.1 Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violano le disposizioni previste dall'articolo 123-ter e le relative disposizioni attuative nonché nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione delle disposizioni sopra richiamate da parte della società, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centocinquantamila ovvero le sanzioni previste dal comma 1, lettere a) e b).»; c) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «1-ter. Alle omissioni delle comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), e richiamate dai commi 1 e 1-bis del presente articolo si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.». 3. Dopo l'articolo 192-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente: «Art. 192-quinquies (Sanzioni amministrative in tema di operazioni con parti correlate). - 1. Nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violano l'articolo 2391-bis del codice civile e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob ai sensi del medesimo articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centocinquantamila. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione si applica, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro centocinquantamila.». 4. All'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Sanzioni amministrative in tema di informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale)»; b) dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente: «1-sexies. Al soggetto di cui all'articolo 123-ter, comma 8-bis, che omette di verificare l'avvenuta predisposizione della seconda sezione della relazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.». 5. Dopo l'articolo 193-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente: «Art. 193-bis.1 (Sanzioni amministrative in tema di trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi in caso di violazione degli articoli 124-quinquies, 124-sexies e 124-septies, nonché nei confronti dei consulenti in materia di voto in caso di violazione dell'articolo 124-octies ovvero delle relative disposizioni attuative, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila. 2. Le sanzioni previste al comma 1 sono applicate, secondo le rispettive competenze e rispettive procedure sanzionatorie, dalla Consob per le violazioni compiute dai gestori di attivi e dai consulenti in materia di voto, dall'IVASS per le violazioni compiute dagli investitori istituzionali come definiti dall'articolo 124-quater, comma 1, lettera b), n. 1) e dalla COVIP per le violazioni compiute dai fondi pensione indicati all'articolo 124-quater, comma 1, lettera b), n. 2). Nei riguardi di IVASS e COVIP trova comunque applicazione l'articolo 194-bis. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.». 6. All'articolo 194-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al comma 1, dopo la lettera c-quinquies) è aggiunta la seguente: «c-sexies) delle norme previste dagli articoli 124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle relative disposizioni attuative.». 7. All'articolo 194-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al comma 1, dopo la lettera a-bis), è inserita la seguente: «a-bis.1) dall'articolo 190.1-bis, per la violazione degli articoli 83-novies, comma 1, lettere g) e g-bis), 83-novies.1, e delle relative disposizioni attuative». 8. All'articolo 194-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al comma 1, dopo la lettera e-quater) è aggiunta la seguente: «e-quinquies) delle norme previste dagli articoli 124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle relative disposizioni attuative.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-10;49#art-4

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Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Art. 4 Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.) — Testo vigente | Portale Normativo