Parte Prima›Titolo IV›Capo III›Sez. II
Art. 92
Commissario giudiziale
In vigore dal 28 set 2024
1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
2. Si applicano al commissario giudiziale gli , in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui agliarticoli 35, comma 4-bis,e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'.2 del predetto decreto.
3. Il commissario giudiziale vigila sull'attività del debitore e fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. Nel concordato in continuità aziendale, nel termine concesso ai sensi dell', comma 1, lettera a), il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all', comma 2, affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione. Nel concordato in continuità aziendale il commissario giudiziale può affiancare il debitore e i creditori anche nella negoziazione di eventuali modifiche del piano o della proposta.
4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti.
5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-92