Parte Prima›Titolo IV›Capo III›Sez. II
Art. 93
Pubblicità del decreto
In vigore dal 15 lug 2022
1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura è trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-93