Parte Prima›Titolo IV›Capo III›Sez. I
Art. 89
Riduzione o perdita del capitale della società in crisi
In vigore dal 28 set 2024
1. Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile.
Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.
2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall', l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-89