Art. 89 · Riduzione o perdita del capitale della società in crisi
Parte PrimaTitolo IVCapo IIISez. I

Art. 89

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Riduzione o perdita del capitale della società in crisi

In vigore dal 28 set 2024
1. Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. 2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall', l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-89