Art. 6
Comunicazioni e richiesta di informazioni
In vigore dal 6 lug 2018
1. All'atto della presentazione dell'istanza da parte dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, per ottenere i benefici di cui agli , l'autorità amministrativa procedente ne dà comunicazione al Prefetto competente per territorio, per l'attivazione del confronto sindacale, e all'INPS. In caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, è inviata altresì specifica segnalazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all' del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. Ai fini della concessione delle misure di cui al presente decreto, l'autorità amministrativa procedente può chiedere informazioni all'amministratore giudiziario, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e all'autorità giudiziaria competente che possono trasmettere documentazione e informazioni anche d'ufficio.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;72#art-6