Art. 2
Sostegno al reddito in caso cessazione del rapporto di lavoro
In vigore dal 6 lug 2018
Sostegno al reddito in caso cessazione
del rapporto di lavoro
1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai lavoratori di cui all', comma 2, il cui rapporto di lavoro è risolto dall'amministratore giudiziario o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata secondo le previsioni del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che non hanno i requisiti per accedere alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI, l'INPS concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, per la durata di quattro mesi, un'indennità mensile, priva di copertura figurativa, pari alla metà dell'importo massimo mensile della NASpI di cui all', comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nel rispetto dello specifico limite di spesa come definito dal decreto di cui all', comma 2. L'indennità di cui al primo periodo è riconosciuta ai lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
2. L'indennità di cui al comma 1 non può essere richiesta per i soggetti di cui all', comma 5.
3. L'indennità di cui al comma 1 cessa di essere corrisposta nel momento in cui le condizioni di esclusione di cui all', comma 5, si realizzano ed è revocata, con effetto retroattivo, quando tali condizioni sono accertate successivamente.
Storico versioni
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