Art. 4
Documento unico di regolarità contributiva
In vigore dal 6 lug 2018
1. A decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, la verifica della regolarità contributiva di cui all' del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, avviene esclusivamente con riguardo agli obblighi contributivi riferiti a periodi successivi alla data di approvazione del programma medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;72#art-4