Art. 5
Non opponibilità dei provvedimenti sanzionatori
In vigore dal 6 lug 2018
1. A decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, i provvedimenti sanzionatori relativi a illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e della legge 24 novembre 1981, n. 689, commessi prima del provvedimento di sequestro dell'azienda, non sono opponibili nei confronti dell'amministratore giudiziario e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
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