Art. 7
Effetti sulla procedibilità delle circostanze aggravanti ad effetto speciale
In vigore dal 9 mag 2018
1. Dopo il Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente:
«Capo III-bis
Disposizioni comuni sulla procedibilità
Art. 623-ter (Casi di procedibilità d'ufficio). - Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se la minaccia è grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-04-10;36#art-7