Art. 9
Frode informatica
In vigore dal 9 mag 2018
1. All'articolo 640-ter, del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, al quarto comma le parole: «un'altra circostanza aggravante» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-04-10;36#art-9