Art. 11
Effetti sulla procedibilità delle circostanze aggravanti ad effetto speciale
In vigore dal 9 mag 2018
1. Dopo il Capo III del Titolo XIII del Libro II del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente:
«Capo III-bis
Disposizioni comuni sulla procedibilità
Art. 649-bis (Casi di procedibilità d'ufficio). - Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-04-10;36#art-11